Guida al green pass: come accedere ai luoghi di lavoro

A seguito dell’entrata in vigore del D. L. 127/2021, pubblicato il 21 settembre 2021, a partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021 – termine di cessazione dello stato di emergenza – per prevenire la diffusione del virus SARS-CoV-2, tutti i lavoratori, sia pubblici che privati, ad eccezione dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale, dovranno possedere ed esibire la propria certificazione verde COVID-19 per poter accedere ai luoghi di lavoro

 

Alla vigilia dell’entrata in vigore di tale obbligo, sono ancora molti i dubbi circa gli adempimenti spettanti ai Datori di Lavoro per la corretta verifica dei Green Pass, conformemente a quanto stabilito dal D. L. in questione e sempre nel pieno rispetto della disciplina relativa alla protezione dei dati personali. 

 

Il Governo, quindi, è intervenuto con la pubblicazione di nuove indicazioni, al fine di chiarire meglio le modalità operative che dovranno/potranno essere adottate dai Datori di Lavoro e dai loro Delegati. 



  • DISPOSIZIONI VALIDE PER IMPRESE E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

  • Innanzitutto, con il D. L. 139/2021, pubblicato in data 8 ottobre 2021, è stato introdotto il nuovo articolo 9-octies D. L. 52/2021, il quale stabilisce che “in caso di richiesta da parte del Datore di Lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell’articolo 9-quinquies e al comma 6 dell’articolo 9-septies con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative”. 

A seguito della richiesta del Datore di Lavoro, pertanto, i lavoratori dovranno comunicare, con un preavviso necessario a soddisfare le esigenze organizzative, l’eventuale mancanza della certificazione verde Covid-19

Sulla base di tali comunicazioni, quindi, il Datore di Lavoro potrà più agilmente organizzare l’attività lavorativa, soprattutto per quei settori che forniscono servizi essenziali o lavorano su turni. 

 

  • In data 14 ottobre 2021, inoltre, è stato pubblicato un nuovo DPCM volto a semplificare le modalità di accertamento delle certificazioni verdi Covid-19 ed evitare ritardi e code durante le procedure di ingresso. 

Tale Decreto, infatti, ha previsto ulteriori modalità automatizzate di verifica del Green Pass a cui i Datori di Lavoro, sia pubblici che privati, potranno ricorrere in alternativa all’applicazione VerificaC19, che rimane comunque utilizzabile. 

Tali modalità sono: 

  • Pacchetto di sviluppo per applicazioni (Software Development Kit – SDK), rilasciato dal Ministero della Salute con licenza open source, che consente diintegrare nei sistemi informativi di controllo degli accessi fisici, nei sistemi di controllo della temperatura o in soluzioni tipo totem, le funzionalità di verifica della certificazione verde Covid-19 mediante la lettura del QR Code. Rimane fermo in ogni caso il divieto di memorizzare o utilizzare per finalità ulteriori le informazioni rilevate; 
  • Interazione, in modalità asincrona, tra il portale istituzionale INPS e la PN-DGC per la verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 in corso di validità da parte dei dipendenti dei Datori di Lavoro, con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA. 

Le funzionalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19, attivate previa richiesta del Datore di Lavoro, sono rese disponibili al solo personale autorizzato alla verifica per conto del Datore di Lavoro. 

 

  1. ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

  • Al fine di semplificare le modalità di accertamento delle certificazioni verdi Covid-19 ed evitare ritardi e code durante le procedure di ingresso, per la Pubblica Amministrazione sono previste due ulteriori modalità automatizzate di verifica del Green Pass. Nello specifico, sono: 

 

  • Interazione, in modalità asincrona, tra la Piattaforma NoiPA e la PN-DGC per la verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 in corso di validità da arte dei dipendenti pubblici degli Enti aderenti a NoiPA. Le funzionalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19, attivate previa richiesta del Datore di Lavoro, sono rese disponibili al solo personale autorizzato alla verifica per conto del Datore di Lavoro; 
  • Interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale delle Amministrazioni Pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, e la PN-DGC per la verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 in corso di validità da parte dei propri dipendenti. 

La funzionalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 è attivata previa autorizzazione e accreditamento, sulla base di apposita convenzione con il Ministero della salute. 

 

  • Il 12 ottobre 2021, inoltre, è stato pubblicato un nuovo DPCM che ha predisposto delle linee guida in materia di condotta delle Pubbliche Amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale

Oltre a ribadire quanto già precisato dall’art. 1 del D. L. 127/2021, le linee guida hanno meglio precisato che il controllo a campione del possesso del Green Pass non deve essere inferiore al 20% del personale in servizio e, inoltre, deve essere effettuato, nel tempo, in maniera omogenea con un criterio di rotazione, su tutto il personale dipendente e, prioritariamente, nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa. 

 

  • Il decreto del 12 ottobre 2021, inoltre, precisa che “al di fuori dell’esclusione prevista per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, l’accesso del lavoratore presso il luogo di lavoro non è […] consentito in alcun modo e per alcun motivo a meno che lo stesso non sia in possesso della” certificazione verde Covid-19 e “in grado di esibirla in formato cartaceo o digitale”. Tale obbligo non è oggetto di autocertificazione e non può essere derogato. Ciò implica che “non è consentito in alcun modo, in quanto elusivo del predetto obbligo, individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile [smart working] sulla base del mancato possesso di tale certificazione”.