Bando EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPRESE

Finalità

Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici delle imprese e all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile per l’autoconsumo, eventualmente integrati con impianti per l’accumulo dell’energia prodotta.


Linee d’intervento:

Linea 1: interventi che consentano di migliorare la prestazione energetica degli impianti produttivi;

Linea 2: installazione di impianti fotovoltaici per l’autoconsumo sulle coperture delle sedi produttive e delle strutture di relativa pertinenza, con possibile integrazione di impianti di accumulo monodirezionali.


Beneficiari:

Piccole e Medie Imprese.


Agevolazione:
Fino al 50% dei costi ammessi.


Presentazione domande:
Linea 1
La prima finestra è aperta dalle ore 10:00 del 15.11.2021 fino alle ore 16:00 del 15.12.2021.
Linea 2
La prima finestra è aperta dalle ore 10:00 del 18.10.2021 fino alle ore 16:00 del 29.10.2021.

Finalità e obiettivi:

Il presente bando è finalizzato all’efficientamento energetico degli impianti produttivi delle Piccole e Medie Imprese e alla copertura, totale o parziale, del fabbisogno energetico delle loro sedi produttive mediante impianti fotovoltaici da destinare alla produzione energetica per il solo autoconsumo. Gli obiettivi sono pertanto articolati in due distinte linee:

    Linea 1: interventi che consentano di migliorare la prestazione energetica degli impianti produttivi;

    Linea 2: installazione di impianti fotovoltaici per l’autoconsumo sulle coperture delle sedi produttive e delle strutture di relativa pertinenza, con possibile integrazione di impianti di accumulo monodirezionali.


Soggetti beneficiari:

Il presente bando è rivolto alle Piccole e Medie imprese, come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE e all’allegato I del Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2015, anche energivore, che abbiano i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

   A)  abbiano la partita IVA registrata nelle sezioni del codice ATECO B (Estrazione di minerali da cave e miniere) o C (Attività manifatturiere) come attività prevalente;

   B) essere regolarmente costituite da almeno tre anni ed iscritte nel Registro delle imprese alla data in cui è presentata la domanda di contributo oggetto del presente bando;

   C) abbiano la sede operativa per cui viene chiesto il contributo in Lombardia e mantengano tale requisito al momento dell’erogazione del contributo;

    D) siano titolari di diritto di proprietà o diverso diritto reale o di godimento, compresa la locazione di cui all’art. 1571 del Codice civile, rispetto alla sede produttiva e ai beni oggetto dell’investimento;

    E) siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in stato di fallimento o di liquidazione (anche volontaria) o di amministrazione controllata o di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la vigente normativa statale;

    F) non rientrino, al momento dell’erogazione del contributo, tra le imprese che abbiano ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

   G) siano in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;

   H) non siano state destinatarie, nei tre anni precedenti alla domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora Ministero per la Transizione Ecologica), ad eccezione di quelli derivanti da rinunce.

    I) non siano imprese in difficoltà secondo la definizione di cui all’art. 2 punto 18 del Reg. UE 651/2014 (allegato C del presente bando);

    J) possiedano la capacità amministrativa, finanziaria ed operativa necessaria per la realizzazione dei progetti sostenuti dal presente bando, come previsto dall’art. 125, comma 3, lett. c) e d) del Regolamento UE n. 1303/2013;

   K)  rispettino le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa.


Dotazione finanziaria:

La dotazione finanziaria messa a disposizione per il presente bando è pari a € 10.000.000 ed è ugualmente ripartita sulle due linee di intervento di cui al precedente punto A1. Nel caso in cui una delle due linee di intervento presentasse delle economie, quest’ultime saranno trasferite all’altra linea ed assegnate mediante scorrimento della graduatoria delle domande idonee.


Caratteristiche generali dell’agevolazione:

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto, nel rispetto dei massimali di seguito indicati, conformi ai vincoli previsti dagli art. 18, 38 e 41 del regolamento UE 651/2014.

    Linea 1 e 2: 50% dei costi per consulenza, perizia tecnica asseverata, progettazione, direzione lavori e collaudo degli interventi, nel limite del 10 % del totale dei costi previsti;

    Linea 1: 40% delle spese ammissibili per interventi di efficientamento energetico;

    Linea 2: 30% delle spese ammissibili (con le limitazioni più avanti indicate) per installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia da fonti rinnovabili, con possibile integrazione di sistemi di accumulo.

    Per ciascuna linea, il contributo per gli investimenti non potrà superare l’importo massimo di € 400.000, al netto del contributo relativo alle spese per consulenza, perizia tecnica asseverata, progettazione, direzione lavori e collaudo degli interventi (nei limiti sopra indicati). La medesima impresa potrà chiedere ed ottenere il contributo per ciascuna linea di intervento, con due distinte domande.

Per entrambe le linee, è necessario che l’impresa abbia realizzato la diagnosi energetica della sede produttiva per cui presenta la domanda di contributo di cui al presente bando non prima di 12 mesi dalla data di apertura del bando, relativa alla finestra temporale per la quale si inoltra la domanda di partecipazione al bando.

La diagnosi energetica dovrà essere redatta da professionisti esterni all’impresa, iscritti ai rispettivi ordini o collegi professionali.

Nel caso di imprese energivore (come definite all’art. 8, comma 3, del d.lgs. 102/2014), tali professionisti dovranno essere certificati anche da organismi accreditati ai sensi del regolamento comunitario n. 765 del 2008 o firmatari degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento, in base alle norme UNI CEI 11352, UNI CEI 11339.

Nel caso di imprese non energivore, tali professionisti potranno essere anche privi della suddetta certificazione, in conformità al parere espresso dall’Autorità della Concorrenza e del Mercato pubblicato sul Bollettino Antitrust n. 11 del 26 marzo 2018.

La diagnosi, con i requisiti di cui sopra, dovrà essere corredata dal file di riepilogo dei dati allegato al presente bando (allegato B).

La sede produttiva e l’impianto oggetto del contributo previsto nel presente bando dovranno rimanere nella disponibilità dell’impresa (a titolo di proprietà o di diverso diritto reale o di godimento, compresa la locazione di cui all’art. 1571 del Codice civile), per un periodo di almeno 3 anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo del contributo.


Interventi finanziabili:

Linea 1: interventi di modifica, sostituzione o integrazione degli impianti che consentano di migliorare la prestazione energetica del sito produttivo dell’impresa, calcolato in base ai consumi (termici ed elettrici) della produzione degli ultimi 3 anni solari, desunti da una diagnosi energetica redatta in conformità alla norma UNI 16247, parte 1 e parte 3. La riduzione dell’indice di prestazione energetica (IPE) deve essere almeno del 7% e non deve includere la riduzione dei consumi relativi alla climatizzazione della sede produttiva, fatta salva la possibilità di sostituire il sistema di generazione del calore o del freddo mediante l’apporto di cascami termici derivanti dal processo produttivo o da impianti di co-trigenerazione, posti al servizio del processo produttivo. tali ultime ipotesi, la riduzione dell’IPE potrà tener conto anche della riduzione dei consumi energetici connessi alla climatizzazione del sito produttivo, destagionalizzati in base ai gradi giorno degli ultimi 3 anni.

Per il calcolo dell’IPE occorre far riferimento, laddove disponibile, alla documentazione pubblicata da Enea. Nel caso di produzioni standardizzate e continuative, non considerate nelle pubblicazioni di Enea, occorrerà dichiarare il peso dei beni prodotti in ciascuno degli anni esaminati dalla diagnosi energetica.

Nei restanti casi, l’entità della produzione deve essere stimata sulla base di uno dei seguenti indicatori, da calcolare per ciascuno degli anni esaminati nella diagnosi energetica:

    - Materiali acquistati e rifiuti prodotti;

    - Ricavi e costi esposti nei bilanci finanziari degli ultimi 3 anni solari.


La domanda di contributo dovrà assicurare un investimento minimo, calcolato con riferimento alle sole spese ammissibili, di € 80.000, iva esclusa.

Linea 2: Installazione di impianti fotovoltaici, con potenza di picco fino a 1 MW, sulla copertura di una o più delle strutture della sede produttiva dell’impresa e delle strutture di relativa pertinenza, con possibile integrazione di sistemi di accumulo, finalizzati alla produzione e allo stoccaggio di energia elettrica per il fabbisogno dell’impresa. Nel caso in cui la sede produttiva dell’impresa sia soggetta all’obbligo di cui all’allegato 3 del decreto legislativo 28/2011 o al decreto regionale di attuazione del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., può essere oggetto di contributo solo l’incremento di potenza dell’impianto fotovoltaico che eccede la quota obbligatoria, richiesta dalle suddette disposizioni.


Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità:

Per la linea 1:

Ai sensi dell’art. 38 del Regolamento europeo 651/2014, i costi ammissibili al contributo corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire il livello più elevato di efficienza energetica. Tali costi sono determinati come segue:

    - se il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all'efficienza energetica;

    - in tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuato in riferimento a un investimento analogo che consente una minore efficienza energetica che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto. La differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso alla maggiore efficienza energetica e costituisce il costo ammissibile.

Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica. Non rientrano negli interventi di efficientamento energetico, e pertanto non sono ammissibili, i costi per l’installazione, il potenziamento e l’efficientamento di impianti fotovoltaici.

Sono ammissibili al contributo le voci di costo di seguito descritte, pertinenti al progetto proposto.

Contributo del 50%:

    - servizi di consulenza, perizia tecnica asseverata, progettazione, direzione lavori e collaudo degli interventi, prestati da soggetti esterni all’impresa e nel limite del 10% del totale delle spese inserite in domanda; tali spese dovranno essere finalizzate esclusivamente alla realizzazione degli interventi oggetto di contributo;

Contributo del 40%:

   - fornitura ed installazione dei dispositivi e degli impianti che complessivamente consentono di ridurre di almeno il 7% l’indice di prestazione energetica della sede produttiva dell’impresa;

   - acquisto ed installazione sistemi di controllo e di monitoraggio dei consumi energetici degli impianti che sono oggetto dell’intervento di cui sopra;

   - oneri per la sicurezza relativi all’installazione dell’impianto proposto.


Per la linea 2:

Ai sensi dell’art. 41 del Regolamento europeo 651/2014, gli aiuti agli investimenti sono concessi solamente a nuovi impianti, che non rientrano nell’obbligo di installazione previsto dall’allegato 3 del d.lgs. 28/2011 o dalle disposizioni regionali per l’attuazione del d.lgs. 192/2005 e s.m.i. Gli aiuti non sono concessi o erogati dopo l'entrata in attività dell'impianto e sono indipendenti dalla produzione.

Contributo del 50%:

    - servizi di consulenza, perizia tecnica asseverata, progettazione, direzione lavori e collaudo dell’impianto fotovoltaico e dell’eventuale impianto per l’accumulo dell’energia prodotta da quest’ultimo. Tali servizi dovranno essere prestati da soggetti esterni all’impresa e saranno ammissibili nel limite del 10% del totale delle spese inserite in domanda; tali spese dovranno essere finalizzate esclusivamente alla realizzazione degli interventi oggetto di contributo;

Contributo del 30% delle spese ammissibili per:

    - fornitura ed installazione degli impianti fotovoltaici; la relativa spesa sarà ritenuta ammissibile nei seguenti limiti:

    - 2.000€/kW per impianti fino a 20 kW,

    - 1.600€/kW per impianti fino a 100 kW

    - 1.000€/kW per impianti con potenza superiore a 100 kW;

    - sistema combinato di inverter con batterie;

    - allacciamento alla rete dell’energia elettrica;

    - oneri per la sicurezza relativi all’installazione dell’impianto proposto;

    - eventuale impianto di accumulo.


Per entrambe le linee di intervento, le spese sono ammissibili al netto di IVA e di ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo (ad eccezione dei casi in cui questi siano realmente e definitivamente sostenuti dai Soggetti Beneficiari e non siano in alcun modo recuperabili dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i Soggetti Beneficiari sono assoggettati) ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n.22/2018.

Le fatture devono:

    - indicare in modo puntuale la richiesta di esecuzione, la data e l’oggetto della prestazione o della fornitura, l’aliquota IVA applicata;

    - essere intestate al Soggetto Beneficiario del contributo previsto con il presente bando;

    - essere quietanzate.

Il contributo concesso ai sensi del presente bando non può essere cumulato con altri contributi in conto sovvenzioni di natura regionale, statale e comunitaria, concessi per gli stessi interventi. L’agevolazione può essere cumulata con l’accesso al fondo centrale di garanzia (art. 2, comma 100, lettera a) della Legge n. 662/96), con gli incentivi nazionali per la produzione di energia da fonti rinnovabili e con eventuali sgravi fiscali.


Non sono ammissibili, per entrambe le linee, le spese relative a:

    - realizzazione di diagnosi energetica;

    - servizi di consulenza continuativi o periodici o connessi alla consulenza fiscale, alla consulenza legale o alla pubblicità;

    - acquisto di beni usati;

    - acquisto di beni in leasing;

    - acquisto di beni e prestazioni non direttamente identificabili come connessi all’intervento di efficienza energetica o all’installazione dell’impianto per la produzione da fonti rinnovabili;

    - acquisto di dispositivi per l’accumulo dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici già esistenti, che non sono oggetto di contributo ai sensi del presente bando;

    - lavori in economia;

    - pagamenti a favore di soggetti privi di partita iva;

    - prestazioni gestionali;

    - acquisto e modifica di mezzi di trasporto;

    - disposte in data antecedente alla data della comunicazione regionale di assegnazione del contributo;

    - spese effettuate o fatturate al soggetto beneficiario da società con rapporti di controllo o di collegamento, come definito dall’art. 2359 del Codice civile o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza. Tali spese potranno essere ammissibili solo se l’impresa beneficiaria documenti, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, che tale società è l’unico fornitore di tale impianto o strumentazione;

    - pagamenti effettuati cumulativamente, in contanti e in compensazione.


Presentazione delle domande:

Linea 1

La prima finestra è aperta dalle ore 10:00 del 15.11.2021 fino alle ore 16:00 del 15.12.2021.

Linea 2

La prima finestra è aperta dalle ore 10:00 del 18.10.2021 fino alle ore 16:00 del 29.10.2021.


Info:
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