RESPONSABILITA’ DEL DATORE DI LAVORO IN CASO DI CONTAGIO DA COVID-19

Il D.Lgs. n. 81/2008 (T.U. Salute e Sicurezza sul lavoro) comprende al suo interno tutte le norme in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, prevedendo anche una molteplicità di interventi da tenere in considerazione circa il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori stessi.

Pertanto, il datore di lavoro, in base a quanto previsto anche dall’art. 2087 c.c., è chiamato a rispondere della mancata osservanza della tutela dell’integrità fisica dei lavoratori dipendenti, in quanto titolare di una posizione di garanzia.

Anche il contagio da Covid-19 deve essere ricondotto al più vasto insieme delle malattie infettive e, in quanto tale, merita copertura Inail per gli assicurati che lo contraggono in occasione lavorativa. È quanto ha stabilito il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 cd “Decreto Cura Italia” all’art. 42 comma 2, nonché la circolare Inail n. 13 del 3 aprile 2020.

A specificare quali siano le misure da adottare per prevenire e contrastare il contagio ci ha pensato poi l’articolo 2, comma 6, del DPCM 26 aprile 2020, che obbliga tutte le imprese che non abbiano fermato la propria attività di osservare il “protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro”.

Tale documento impone al datore di lavoro un obbligo di informazione, “attraverso le modalità più idonee ed efficaci, circa le disposizioni delle Autorità e l’obbligo della rilevazione della temperatura. Oltre a ciò deve prevedere una serie di misure relative alla protezione individuale, alla igiene e sanificazione dei luoghi di lavoro”.

Il mancato rispetto di una delle norme sopra riportate, basterebbe per determinare in capo al datore di lavoro una responsabilità civile e penale, in caso un dipendente affermasse di essersi ammalato (anche rimanendo asintomatico) sul luogo di lavoro.

Si tratta, quindi, prima che di un obbligo giuridico, di un dovere morale di tutti i lavoratori (datori compresi) di rispettare e far rispettare le norme dettate dall’ordinamento.

 

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